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Approccio TFI alla Tecnica Cranio Sacrale

Oltre alle varie scuole di Osteopatia dove si insegna questo metodo esistono alcune associazioni che si dedicano esclusivamente al Cranio-Sacrale. Cosa ci differenzia? Per quanto possa essere utilizzata come un pantografo, sia in fase di valutazione che di trattamento, per noi la tecnica Cranio Sacrale è una parte del lavoro che svolgiamo sul corpo.

L’interpretazione biomeccanica si differenzia da quella biodinamica in quanto utilizza l’ascolto del Ritmo Cranio Sacrale da un punto di vista prevalentemente strutturale da utilizzare sia come valutazione, che, quando possibile, come trattamento.

L’approccio biodinamico utilizza ugualmente l’ascolto del ritmo interpretandolo come percezione della Salute e considerando i ritmi più lenti e profondi indicatori di benessere. L’operatore biodinamico utilizza quindi un metodo olistico, non manipolativo e non invasivo, orientando la propria opera verso un’accoglienza del cliente a cui dedicando “tocchi” leggerissimi tenta di riequilibrare l’aspetto psico-somatico.

L’approccio T.F.I., proprio perché integrato, non limita mai il proprio approccio ad una singola tecnica, la sinergia e l’integrazione delle conoscenze, esperienze e competenze permette una visione più ampia che non vuole assolutamente chiudersi né in personalismi né in  tecniche esclusive. Per quanto molto attenti agli aspetti biomeccanici, non ci sentiamo di appartenere né di essere indicati come una ceca categoria che limita le proprie conoscenze e tecniche ai soli aspetti meccanicistici della Terapia. Consideriamo la nostra attenzione alla corretta descrizione degli aspetti biomeccanici, anatomo-funzionali e fisiologici, troppo spesso trascurati e fonte di equivoci, come un pregio ed una base per una migliore comprensione di tutti gli aspetti legati alla salute umana.

Se sei interessata/o al corso compila il form di commento infondo alla pagina scrivendo nome cognome attività e-mail a cui sarà inviata la risposta.

Chi può partecipare?

La pubblicazione in questa area tematica (benessere) è per i corsi aperti a chiunque sia interessato a lavorare nell’ambito della proposta di benessere.

Dal punto di vista legislativo questo ambito fa riferimento alla legge 4 del 2013. (vedi più avanti)

Apprendimento della tecnica Cranio Sacrale

L’apprendimento di questa tecnica nell’ambito del benessere non rientra nelle competenze specifiche delle professioni sanitarie.  Nella nostra formazione proponiamo la “Tecnica Cranio Sacrale” evitando ogni riferimento a terapie o cure, ma rivolgiamo la nostra attenzione esclusivamente all’equilibrio psicofisico relativo al benessere della persona. Il nostro gruppo si occupa esclusivamente di formazione e non richiede l’iscrizione associativa.  Gli Operatori non sanitari faranno riferimento alla normativa prevista dalla legge 4/2013. (Vedi più avanti) 

La proposta formativa e le opportunità di utilizzo

Pur non essendo una professione sanitaria l’operatore cranio sacrale deve acquisire una sufficiente conoscenza dell’ anatomia funzionale e della fisiologia del corpo umano.  Per questo i corsi che proponiamo alternano momenti di formazione pratica e teorica in modo da fornire una preparazione adeguata necessaria ad operare come Operatore Olistico o del Benessere.

La Tecnica Cranio Sacrale 

Saltando la lunga e complessa storia che ha dato vita a questa meravigliosa tecnica, a cui dedicheremo uno spazio adeguato più avanti, la Tecnica Cranio Sacrale consiste nell’ascolto del movimento respiratorio primario indotto dal flusso cefalo-rachidiano, la conseguente valutazione permetterà all’Operatore di lavorare in una visione globale con l’obiettivo del ripristino di quell’equilibrio necessario al benessere della persona. Questa tecnica deriva da una specifica branca della disciplina ostepatica e si è sviluppata seguendo due strade complementari, quella biodinamica e quella biomeccanica

I benefici 

La Tecnica Cranio Sacrale interessa l’intero organismo collegandosi a gran parte delle sue funzioni. Essa garantisce benefici a molti livelli spaziando dall’aspetto psicoemozionale, al riequilibrio posturale fino alla normalizzazione delle funzioni viscerali e respiratorie.  Può rivelarsi un valido aiuto nei casi di mal di schiena, nel periodo post parto, nei dolori in seguito a colpo di frusta, nelle emicranie, nelle scoliosi, nelle vertigini e nei problemi dell’articolazione mandibolare. Interviene in aiuto al riequilibrio del sistema nervoso, influenzando il sistema ormonale e quello immunitario, favorendo l’armonia degli stati psicologici ed emotivi, stimolando così uno stato di benessere.

L’operatore della Tecnica Cranio Sacrale

È una figura professionale che opera nell’ambito delle Discipline del Benessere e Bio-Naturali. L’Operatore Olistico che si specializza nella Tecnica Cranio Sacrale può svolgere la propria attività professionale in ambiti sia pubblici che privati.  Mantenendosi esclusivamente nel contesto relativo al benessere della persona e senza mai interferire nel rapporto tra personale sanitario e paziente, è  libero di esercitare autonomamente la propria attività.

La formazione 

L’approccio TFI alla Tecnica Cranio Sacrale si sviluppa nel concetto di globalità e indivisibilità dell’essere umano. Quindi sulla base di studio analitico sulla struttura del corpo verranno elaborati tutti quei collegamenti necessari a far si che la visione olistica sia una strada concreta per il raggiungimento degli obiettivi di benessere prefissati. Il percorso previsto, relativamente alla sola Tecnica Cranio Sacrale, si sviluppa in tre week end. 

Interpretazione della normativa relativa all’Operatore del Benessere 

Lo Stato Italiano non offre linee guida da seguire per la  formazione della figura dell’Operatore del Benessere comprendendo la Tecnica Cranio Sacrale. In Italia esistono le figure di ambito sanitario  del Fisioterapista, del Massofisioterapista, dell’MCB(massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), del Medico e in ambito della cura della persona, l’Estetista che sono le uniche  figure professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico con iter formativo codificato dallo stato Italiano. Per tale motivo un Istituto, un’Associazione, una Scuola che svolgono attività di formazione per Operatori del Benessere e nelle bio-discipline in generale vengono scelti per il programma di formazione che offrono e per la qualità e competenze degli insegnati e formatori. Risulta necessario e fondamentale non confondere le “qualifiche regionali professionali” con l’abilitazione all’esercizio della professione, soprattutto considerando la legge n°04/2013 che disciplina l’attività professionale di tutti quei lavoratori che non appartengono ad albi, ordini o collegi come il caso di coloro che operano come Operatori del Benessere. Con questa legge  l’Italia, in grave ritardo fino al 2103, si è adeguata alla realtà Europea ed ora la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti specifici nel settore del benessere olistico è una realtà concreta. La figura dell’Operatore del Benessere assume una dignità professionale che prima della legge citata non aveva. Come specifica la legge è compito delle libere associazioni valorizzare le competenze degli associati attraverso il rilascio di un’attestazione di qualifica professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino, diffondendo il rispetto di regole deontologiche, promuovendo la formazione permanente degli iscritti, con  forme di garanzia per gli utenti. Con l’approvazione di questa legge il sistema delle professioni si articola in due modalità organizzative:

  • professioni organizzate in Albi, Ordini  e Collegi (architetti, medici, avvocati, ecc.)
  • professioni organizzate in associazioni riconosciute e responsabili, che rispondono della  qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati nei confronti dell’utenza.

Allo stato attuale delle cose, nel momento in cui una Scuola, un’ Associazione, un Istituto privato rilasciano un Attestato a seguito di un percorso formativo professionale alla conclusione di un ciclo di studio di almeno 400 ore agisce come “certificazione di diritto privato”, assumendosi la responsabilità di certificare il percorso formativo svolto dalla persona, a seguito di verifiche e monitoraggio delle capacità teoriche e pratiche dell’allievo.

Avviare un’attività propria

ll codice di attività I.N.P.S. è: codice 26  “Operatore per il benessere fisico” L’ Operatore del Benessere – è un lavoratore autonomo, non necessita d’iscrizione C.C.I.A.A. A completamento dell’aspetto professionale e ben definito esiste anche il codice attività ben specifico, per categoria di attività: “Operatore per il benessere fisico”codice Iva Ateco 96.09.09  – altre attività di servizi alla persona.

Titpologia di attività:

75 – Massaggi
76 – Riflessologia
77 – Pranoterapia
78 – Naturopatia
79 – Atri servizi rivolti al benessere fisico

L’attività di Operatore del Benessere si può svolgere come lavoratore dipendente, oppure come liberi professionisti con il codice Iva relativo alla professione (96.09.09).

L’Operatore Olistico che desidera lavorare come libero professionista ha l’obbligo, per risultare in regola con la Legge, di aprire la Partita Iva.
La richiesta per tale documento dovrà essere fatta compilando e consegnando a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure anche al proprio commercialista di fiducia, il Modello AA9/7.
Una volta rilasciata la Partita Iva, l’Operatore Olistico dovrà inserire il numero di documento su qualsiasi fattura o ricevuta fiscale da lui emessa.
Non è necessario iscriversi alla Camera di Commercio se l’Operatore Olistico non intende assumere dipendenti.

Codici Ateco (Attività Economica)
I Codici Ateco sono combinazioni di lettere e numeri, che la Camera di Commercio assegna al momento di apertura di un’attività e sono utili sia per inquadrarne la tipologia, sia ai fini della tassazione.
I Codici che possono essere utilizzati e che riguardano quindi coloro che desiderano aprire attività legate alle Discipline Olistiche e di benessere sono 2:

  •  96.09.09. Ovvero “ Attività di servizi per la persona n.c.a. (non classificabili altrove) ”
  • 96.04.10. Cioè “ Servizi di Centri per il Benessere Fisico ”

Il Codice Ateco maggiormente utilizzato è il primo (96.09.09.), che viene usato da tutti gli Operatori Olistici oggi che intendono iniziare a lavorare come liberi professionisti e che desiderano quindi aprire un’attività legata alle Discipline Olistiche, magari aprendo un proprio studio oppure collaborando con altre strutture come: Spa, centri benessere, palestre, etc… Il secondo codice (96.04.10.), in genere viene utilizzato da chi intende aprire un’attività sotto forma di centro massaggi di esclusivo benessere, risultando per cui come ditta individuale di stampo imprenditoriale.

NORMATIVA di riferimento

Link alla Gazzetta Ufficiale

Gli articoli della Legge 4 del 2013 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              promulga  la seguente legge: 

                               Art. 1 

                        Oggetto e definizioni 

  1. La presente legge, in attuazione  dell’art.  117,  terzo  comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione,  disciplina  le professioni non organizzate in ordini o collegi. 
  2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il concorso di questo, con  esclusione  delle  attività  riservate  per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell’art.  2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attività  e dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio disciplinati da specifiche normative. 
  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2 contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento  e  rapporto scritto con il  cliente,  con  l’espresso  riferimento,  quanto  alla discplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge. L’inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice. 
  4. L’esercizio   della   professione   e’   libero   e    fondato sull’autonomia, sulle  competenze  e  sull’indipendenza  di  giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta  dei  servizi, della responsabilita’ del professionista. 
  5. La professione e’ esercitata  in  forma  individuale,  in  forma associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro dipendente. 

Art. 2 Associazioni professionali

 1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3 Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4 Pubblicità delle associazioni professionali

 1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

 3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5. Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.

Art. 6. Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

 3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art. 1.

Art. 7. Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

 a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Art. 8. Validità dell’attestazione

1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

art. 9. Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10. Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Se sei interessata/o al corso compila il form di commento infondo alla pagina scrivendo nome cognome attività e-mail a cui sarà inviata la risposta.

Vedi l’ultimo corso

si è tenuto presso l’hotel Macinaie sul Monte Amiata.

ambiente sereno e naturale
Impegno e concentrazione
Un approccio teorico pratico che permette di lavorare subito
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Vecchi e nuovi del TFI perfettamente integrati

Spiegazioni teoriche a supporto della pratica

Assistenza continua durante tutto il percorso

Sensazioni a caldo dei partecipanti

È stata una bella squadra!!…e ringrazio tutti i nuovi partecipanti per il loro contributo tecnico e umano…
Come sempre Fabrizio e Fabiola hanno profuso ogni sforzo per garantire la massima possibilità di apprendimento, e questo li rende insostituibili.

A presto!

Fedrico Rendina

Anche in questa occasione abbiamo la possibilità di mettere in pratica subito le cose acquisite. In tre gg impensabile arrivare a tanto
Grazie

Simonetta Del Testa

A me sono ricresciuti i capelli. Appena arrivato…grazie a tutti! A parte gli scherzi, mi dispiace per chi non ha potuto partecipare poiché il corso è stato fondamentale per integrare quanto già fatto in passato col percorso TFI. Grazie a tutti anche per avermi supportato e sopportato. Ciao

Cosma Francesco Paracchini

Come nuova del gruppo ringrazio tutti voi per l’accoglienza e lo scambio straordinario. Ringrazio inoltre Fabrizio e Fabiola per il modo e la capacità di trasmettere il loro sapere che per me significa poter mettere in pratica da subito ciò che mi hanno insegnato…

Serenella Tabanelli

È stato uno scambio di crescita e di spunto molto interessante anche per altri aspetti al di fuori del corso. Un grazie a tutti voi e in modo speciale a Fabiola e Fabrizio per essere persone di una professionalità e conoscenza ormai rara dotati di grande Umanità umiltà e passione. Un grazie di cuore a tutti .

Carola Bruttomesso

Buongiorno cari amici e compagni di viaggio 👣 Grazie Fabrizio e Fabiola 🥰 Sono stati giorni incredibili. Vi ringrazio davvero tanto per avermi accompagnato con passione in questo percorso e per avermi insegnato la cosa più importante: studiare rende liberi 🙏🏼

Filippo Landini

Buongiorno ragazzi che piacere aver ritrovato i “vecchi” amici e aver conosciuto nuovi amici, compagni di viaggio. E’ stato un weekend meraviglioso, grazie di cuore a Fabiola e Fabrizio che mettono a nostra disposizione la loro passione, la loro professionalità e la loro conoscenza. Ogni volta ci aiutano a crescere, a stimolarci nel nostro lavoro e ad essere curiosi e desiderosi di sapere…..Da oggi ….”essere o non essere” ….a noi i crani!!!❤️💪🥰

Barbara Meli

Ciao a tutti!
Mi spiace non essere riuscita a partecipare, spero di ritrovarvi alla prossima occasione, Buona continuazione 💚🙏

Francesca Cardillo

Mi spiace tanto anche a me ma sto vivendo un periodo difficile

Sandra Pistocchi

Mi spiace non aver partecipato causa forze maggiori….speriamo nella prossima!

Cristina Rivetti

Sono stati giorni intensi e belli, un nuovo inizio insieme ad un gruppo speciale 😀 è l’inizio di un percorso per alcuni e la continuazione di un sentiero per altri, comunque una interessante avventura insieme. Diamo un gioioso benvenuto ai nuovi, un abbraccio a chi era già con noi ed aspettiamo con entusiasmo di rivedere anche tutti quelli che non hanno potuto partecipare ❤️

Fabiola Angeli

Quello di Cosma un risultato inaspettato, comunque un week end intenso ma piacevole. Importante mettere subito in pratica quanto appreso. Il nostro primo appuntamento dopo il “blocco forzato “ con amici vecchi e nuovi sembra essere stato di buon auspicio. A prestissimo con il DLM da Barbara Meli a novembre.

Fabrizio Lorenzoni

Per informazioni compila il form sottostante

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